1. Il Consiglio comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno per i motivi e con le modalità previste dall'art. 141 del t.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;2. Il Consiglio comunale è sciolto, fuori dei casi previsti dall'art. 141, quando a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, emergono elementi contenuti nell'art. 143 e con le modalità previste dagli artt. 144 e 145 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. |