1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo comunale, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo comunale, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. 3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. 4. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni si fa luogo alla temporanea sostituzione ai sensi dell'art. 45, comma 2 del medesimo T.U. e successive modificazioni. 5. Le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità, anche sopravvenute, sono regolate dalle disposizioni di cui al Tit. III, Capo II del T.U. 267/2000 e successive modificazioni. |