1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio. 2. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute di Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento. 3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. Copia della deliberazione è notificata immediatamente all'interessato entro dieci giorni dall'adozione. |