1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti. E' rinviata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale la definizione delle modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare. 4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. 6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di sussidiarietà. 7. Le competenze del Consiglio comunale sono relative agli atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi a contenuto generale, nelle materie elencate dall'art. 42 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle altre leggi speciali. |