1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3. Il Consiglio comunale dura comunque in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. |