1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento. 3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 63. 4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione. 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti. 6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnati alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione. |