Comuni Italiani Art. 63 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo VI - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - La Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 63 - Le Aziende Speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio ne delibera la costituzione e ne approva lo Statuto.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Sindaco, di Consiglieri Comunali e Circoscrizionali nonchè di Revisori dei conti e di Assessori. Sono, inoltre, ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. La revoca del Presidente e degli amministratori può essere disposta, con deliberazione del Consiglio Comunale, e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze degli indirizzi fissati dall'Ente.

6. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali, dimissionari, revocati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta medesima.

7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale.

8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

10. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

11. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

 
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