1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta tutti gli interessi generali della Cittadinanza, ad esso attribuiti dalla Costituzione e dalla legge. 2. Il Comune esercita, pertanto, le funzioni amministrative di sua competenza riguardanti la popolazione ed il territorio, nonché quelle relative ai residenti provvisori. 3. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali ed alla persona, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico. 4. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altri Enti, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con gli stessi. 5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuitegli dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte della cittadinanza. 6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale. |