1. Il Comune di Pescara esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento. 2. Il Comune coordina le proprie attività nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinchè provveda a soddisfarli. 3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali. 4. Promuove, sostiene ed integra le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti, tesi allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini pescaresi. 5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare le fruizioni delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto. 6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, che integrano la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento ed i rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo. |