1. I Consigli Circoscrizionali sono sciolti anticipatamente: a)- per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del regolamento; b)- per il venir meno della metà dei propri membri per dimissioni, decadenza o altre cause; (c)- per mancata elezione del Presidente entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.) (1) c)- in caso di dimissioni, rimozione o decadenza del Presidente. (2)2. Lo scioglimento è disposto con ordinanza motivata del Prefetto e, nel caso di cui alla lett. a), previa diffida dello stesso a tutti i Consiglieri della circoscrizione interessata. 3. Fino all'elezione del Presidente del nuovo Consiglio conseguente a scioglimento anticipato, le funzioni degli organi della Circoscrizione sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Gli atti che prevedono impegni di spesa sono adottati dalla Giunta. 4. Le altre modalità per lo scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale sono determinate dal regolamento, che stabilisce anche modalità e tempi dell'elezione del nuovo Consiglio Circoscrizionale, per quanto non fosse previsto dalla legge e dal presente Statuto. (1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000. (2) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000. |