1. L'esigenza di partecipazione e di decentramento di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 1990, si articola, soprattutto, nei Consigli di Quartiere che sono l'elemento centrale del quadro partecipativo dei cittadini. 2. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio in Circoscrizioni di decentramento, che costituiscono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 3. Il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali in carica e gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto, può procedere, nell'ambito del relativo regolamento, alla risuddivisione del territorio comunale in circoscrizioni facendo riferimento sia alla più idonea organizzazione dei servizi di base, sia alle diverse realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti nel territorio. 4. Per quanto possibile, i confini debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali. 5. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni. 6. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui ai precedenti commi, con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere espresso da tutti i Consigli circoscrizionali. |