Comuni Italiani Art. 28 - Norme Generali di Funzionamento. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 28 - Norme Generali di Funzionamento
1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, ad esse partecipa il Segretario Comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi uno o più Consiglieri, uno o più Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e loro sostituti, il Difensore Civico, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Ruolo e Funzioni
Art. 27 - Decadenza della Giunta
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