Art. 65 - Concessione di Servizi. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione Capo III
Art. 65 - Concessione di Servizi
Il Consiglio comunale anche su proposta della Giunta, può deliberare la gestione di servizi in concessione a terzi, allorquando concorrano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
Col ricorso alla concessione, nel rispetto della normativa antimafia, dovranno essere valutate le capacità patrimoniali ed organizzative del concessionario e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza nel servizio.
Qualora il servizio sia dato in concessione a società cooperative, il Comune potrà indicare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2535 del codice civile.
La nomina e la revoca del rappresentante è di competenza del Sindaco, salvo diverse disposizioni di legge.