Art. 64 - Istituzioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione Capo III
Art. 64 - Istituzioni
Il Consiglio comunale delibera, nell'ipotesi di gestione di servizi socio - assistenziali, senza rilevanza imprenditoriale, la costituzione di Istituzioni.
Il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.
Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale dell'Ente.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell' Ente.
L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.