Comuni Italiani Art. 62 - Revoca Rappresentanti. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione
Capo II
Art. 62 - Revoca Rappresentanti
La revoca relativa è deliberata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati per le nomine effettuate dal Consiglio; per le nomine effettuate dal Sindaco è competente il Sindaco.

La revoca deve essere assistita da adeguata motivazione

La deliberazione di revoca deve essere adottata a maggioranza assoluta ed immediatamente accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi rappresentanti.

La sostituzione deve essere comunicata al difensore civico.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Nomina di Rappresentanti di Competenza del Consiglio
Art. 61 - Nomina Rappresentanti
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