Il Sindaco nomina i rappresentanti degli enti a partecipazione comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Per consentire la nomina nei tempi previsti dalle leggi o dagli statuti delle partecipate, qualora il Consiglio non avesse ancora provveduto alla definizione degli indirizzi, si intendono confermati i criteri vigenti, fino alla nuova determinazione consiliare. La nomina viene comunicata al difensore civico. I rappresentanti devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa acquisita e/o per studi compiuti, e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, e/o per attivitā professionale svolta, e/o per uffici ricoperti, e non devono aver subito condanne per qualsiasi reato non colposo. L'ufficio č incompatibile esclusivamente con quello di consigliere comunale, provinciale e regionale, di deputato al Parlamento, di componente del comitato di controllo, salva la deroga prevista dall'art. 67 del d. lgs. 267 /2000. La durata del mandato dei rappresentanti č stabilita dagli atti costitutivi degli enti. |