Gli amministratori comunali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti della Giunta, competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall' esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune. (*) L'obbligo di astensione dell'attività professionale è riferito al Sindaco anche nel caso in cui egli conferisca l'incarico per una o più delle materie suddette ad assessori. Gli amministratori e, fra questi, anche i consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, forniture, somministrazioni di appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso amministrati o comunque soggetti a vigilanza. Nota: (*) art.19 L. 265/99.ora art.78 TUEL |