Art. 54 - Sfiducia. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo IV - Organi Capo III - Sindaco
Art. 54 - Sfiducia
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco(*), ed è messa in discussione dal Presidente del Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione.
Viene votata per appello nominale e per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco, della Giunta, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario. (**)
Note: (*) art.37 L.142 aggiornato art.11 c.15 L.265/99 ora art.52 TUEL (**) art.18 L.81/93 che modifica l'art. 37 c. 2 L.142/90 ora art.52 TUEL