Comuni Italiani Art. 29 - Revoca - Decadenza - Dimissioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 29 - Revoca - Decadenza - Dimissioni
Il difensore civico non può essere revocato, salvo per comprovata inerzia, ovvero per ingiustificate interferenze o per reiterati interventi non conformi ai principi di chiarezza e di correttezza degli atti e dei comportamenti dell'azione amministrativa.

La revoca è deliberata a scrutinio segreto dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (21 consiglieri).

Il difensore civico decade dall'Ufficio nel caso che sopravvenga una condizione di ineleggibilità od incompatibilità di cui al presente statuto, o nel caso egli tratti privatamente affari inerenti all'amministrazione comunale, o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima della scadenza naturale del relativo incarico, il Consiglio Comunale provvederà ad una nuova nomina ai sensi dell'art. 26

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Sede - Funzionamento dell'Ufficio
Art. 28 - Attribuzioni
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