Art. 23 - Pubblicità degli Atti. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo II Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 23 - Pubblicità degli Atti
Tutti gli atti dell'Amministrazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al precedente articolo.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.
Gli atti, divenuti esecutivi, aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. Le ordinanze del Sindaco, dei dirigenti, devono essere pubblicizzate idoneamente.
Esse al pari di tutti gli atti di contenuto generale sono pubblicate avvalendosi anche delle moderne tecnologie informatiche.