I. Il Comune può, in caso di vacanza dei posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, procedere all'utilizzazione di personale esterno. II. La Giunta comunale può procedere alla copertura dei posti di cui al comma precedente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, per una durata non superiore a tre anni. L' assunzione può essere disposta a seguito di adeguate forme di selezione. In casi eccezionali, la Giunta può provvedere, con deliberazione motivata, alla assunzione di personale con contratto di diritto privato, del quale è consentito il rinnovo. III. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. IV. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme ed alle responsabilità stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto. V. E' prevista, in casi eccezionali, la collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, di personale particolarmente esperto, di liberi professionisti e docenti universitari, mediante sottoscrizione di convenzioni di diritto privato. Il rapporto professionale e a termine, con compenso fisso o a incarico. in tal caso non è invocabile l'applicazione delle tariffe professionali. L'incarico di collaborazione è conferito dalla Giunta Municipale con deliberazione motivata. |