I. I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica, deliberata dal Consiglio Comunale, col relativo regolamento, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. c) della legge 142/90. II. Gli uffici comunali si ripartiscono in settori ed aree funzionali. Le aree sono comprensive di più settori, costituenti gli uffici o servizi comunali. III. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, secondo i principi fissati dalla legge-quadro sul pubblico impiego (legge 93/83), dal T.U. 10 gennaio 1957, n.3 e dal presente Statuto. IV. Il regolamento disciplina, in base ai criteri desumibili dai diversi livelli di contrattazione e delle leggi vigenti, in particolare: a) la dotazione organica del personale, le qualifiche ed i profili professionali, i livelli funzionali; b) le procedure per il reclutamento del personale, riservando ad apposito regolamento (quello previsto dall'art. 24 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347) le specificazioni circa le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli; c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, entro i limiti di classificazione dell'Ente, stabiliti da leggi e regolamenti vigenti; d) l'attribuzione al Segretario comunale ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali; e) le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi dirigenti; f) le responsabilità e le modalità di funzionamento delle commissioni di disciplina; g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di cui all'art. 57, comma 7, della legge 142/90, ai sensi dell'art. 2229 del C.C. V. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti. VI. Garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi della legge 20 maggio 1970, n. 300 e si ispira al principio della pari opportunità nelle assunzioni e nelle progressioni di carriera. VII. Il personale è organizzato in base ai principio della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità operativa. VIII. Il metodo di lavoro di norma è quello di gruppo ed è improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale. |