Comuni Italiani Articolo 85 - Funzioni del Collegio. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo IV - Ordinamento Finanziario e Contabile
Capo I - Revisione Economico - Finanziaria
Articolo 85 - Funzioni del Collegio
I. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento:
a) collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b), f), g), i), l), m), dell'art. 32 - 2 comma Legge 142/90;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'Ente stesso;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nell'ambito dei metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'Ente all'interno dei propri sistemi organizzativi e di programmazione gestionale, e redige apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

II. La consulenza tecnico-contabile del Collegio nei confronti degli organi comunali potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

III. Il Collegio dei revisori può esprimere rilievi e proporre provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una piu elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

IV. Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopraddette e di quelle fissate dalla Legge 142/90, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il collegio dei revisori, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.

V. I revisori dei conti rispondono comunque della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 86 - Principi e Criteri Direttivi in Materia di Personale
Articolo 84 - Prerogative del Collegio
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