I. Il Consiglio Comunale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, che devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.II. I revisori dei conti devono possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. III. Nel regolamento saranno disciplinati gli aspetti funzionali e le attribuzioni di controllo, di impulso e di proposta dei revisori nonchè le forme e le procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente. IV. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il regolamento prevede le modalità di decadenza e di revoca. V. Il Collegio dei revisori assume la natura di organo interno all'Ente in cui opera, tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria. VI. Il collegio dei revisori delibera a maggioranza dei suoi componenti. Al singolo revisore è consentito il compimento di atti istruttori. VII. La convocazione del collegio compete al presidente dell'organo per sua iniziativa, oppure su richiesta di uno degli altri due revisori. |