I. A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti, i lavori, il Comune deve provvedere mediante la stipulazione di contratti. II. L'iter procedimentale di formazione del contratto deve essere preceduto da apposita deliberazione a contenuto necessario, dettato dall'art. 56 della legge 142/90. III. L'attivitā dell'Amministrazione, diretta essenzialmente alla scelta della controparte e alla fase posteriore, č assoggettata alle norme del regolamento generale per la disciplina dei contratti dei Comuni ed alle norme speciali dei regolamenti di ciascun servizio. IV. Il contratto, stipulato dal funzionario dirigente abilitato, č esecutivo dopo le formalitā fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea di principio, dell'esecuzione del contratto il funzionario preposto al servizio cui inerisce il contratto stesso. V. Nelle more dell'adozione, e fino all'entrata in vigore del regolamento generale per la disciplina dei contratti del Comune, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento generale di contabilitā dello Stato e, per quanto concerne l'assunzione diretta dei pubblici servizi, del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578. |