I. Il sistema del bilancio preventivo e del conto consuntivo è regolato dai principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario. II. L'esercizio finanziario si svolge in base al Bilancio annuale di previsione, che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa. Esso è riferito all'aiuto finanziario che coincide con l'anno solare. III. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati dalla legge. IV. Il bilancio preventivo ed il conto consultivo sono accompagnati da relazioni. V. In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio preventivo soccorre l'esercizio provvisorio. VI. Al bilancio di previsione del Comune sono allegati i bilanci delle aziende municipali, delle istituzioni dipendenti nonchè degli enti e società cui il Comune è associato o partecipa. VII. Il bilancio, predisposto dalla Giunta, viene discusso preventivamente nella Commissione consiliare competente e, anche sulla base delle osservazioni avanzate dai Consigli circoscrizionali, proposto per l'approvazione al Consiglio Comunale. VIII. Nessuna variazione, così come nessuna spesa, può essere deliberata se non si indicano la copertura e i mezzi per farvi fronte. IX. La formazione, strutturazione ed approvazione del bilancio di previsione e l'istituzione accanto ad esso del bilancio pluriennale sono disciplinate da leggi statali, dal presente statuto e dal regolamento generale di contabilità comunale. |