Comuni Italiani Articolo 48 - Mozione di Sfiducia Costruttiva. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo III - Organi Istituzionali del Comune
Capo II - La Giunta Comunale
Articolo 48 - Mozione di Sfiducia Costruttiva
I. La Giunta comunale risponde collegialmente del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale, di cui attua l'indirizzo politico-amministrativo.

II. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

III. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

IV. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, puņ essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione delle linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.

V. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; alla convocazione e presidenza dell'adunanza del Consiglio provvede il Sindaco.

VI. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta automaticamente la proclamazione della nuova Giunta.

 
Altri Articoli:
Articolo 49 - Organizzazione della Giunta
Articolo 47 - Durata in Carica - Dimissioni Surrogazioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Avellino
Provincia di Avellino
Regione Campania
Lista Siti su Avellino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Avellino: Comune di Bagnoli Irpino Comune di Avella Lista