I. La Giunta rimane in carica sino all'insediamento della nuova. II. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la decadenza dell'intera Giunta. Parimenti la cessazione dalle funzioni di Sindaco per morte, decadenza o rimozione comporta la decadenza di tutta la Giunta. III. Le dimissioni possono essere indirizzate per iscritto al Consiglio o presentate verbalmente nelle adunanze della Giunta o del Consiglio. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 34 della legge n. 142/90 decorre dalla data di acquisizione al protocollo nel primo caso ovvero da quella del verbale dell'adunanza nel secondo. IV. Entro dieci giorni dalle date di cui al comma precedente, il consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale per la formalizzazione delle dimissioni e per l'elezione del nuovo esecutivo che avverrà ai sensi dell'art.45 del presente statuto. V. Alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Consiglio su indicazione del Sindaco nella stessa seduta in cui si prende atto o si da comunicazione della cessazione dalla carica stessa. VI. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. |