Comuni Italiani Articolo 33 - Prima Adunanza - Convalida degli Eletti e Surroghe. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo III - Organi Istituzionali del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 33 - Prima Adunanza - Convalida degli Eletti e Surroghe
I. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale, immediatamente successiva alle elezioni, comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del sindaco e della giunta. Il Consigliere anziano convoca e presiede la prima adunanza del nuovo Consiglio comunale da tenersi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione da notificarsi almeno tre giorni prima della seduta.

II. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti. Nella prima adunanza, il Consigliere anziano dà comunicazione al Consiglio delle eventuali opzioni.

III. La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità ed incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.

IV. Nella stessa seduta, subito dopo la convalida degli eletti, si procede alla surroga dei consiglieri non convalidati, che abbiano rassegnato le dimissioni o che siano deceduti. Per procedere alla elezione del Sindaco e della giunta occorre, comunque, che il Consiglio sia validamente ed interamente costituito.

 
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Articolo 32 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo
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