I. I consiglieri costituiscono in gruppi, organizzati, di norma, in relazione alle liste elettorali di appartenenza. Della costituzione dei gruppi consiliari, che avviene, di regola, subito dopo la seduta di insediamento, viene data comunicazione al Consiglio Comunale. II. I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo consigliere comunale, purchè sia stato l'unico eletto nella lista di appartenenza. III. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, personale e strumenti. Il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinato dal regolamento interno. IV. La Conferenza dei capigruppo è convocata, su determinazione del Sindaco, per programmare l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. |