1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio adatte e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. 2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le sociètà che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che Il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere: documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, " pur sussistendo sempre l'obbligo della non divulgazione". 4. Può, altresì, proporre. di esaminare congiuntamente là pratica entro termini prefissati. 5. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto 1'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporanei definiti; segnala agli organi sopraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati. 6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale. 7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico. |