1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza probatoria e competenza giuridico - amministrativa. 2. Non può essere nominato difensore civico: a) che si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali; c) i ministri di culto; d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale,che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale; f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune; 3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. |