1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale assicurando comunque la rappresentanza di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. |