1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario e tecnico-consultivo del Comune. 2. Il collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio nei modi indicati dall' art. 57 della legge 142/90. 3. All'atto della elezione deve essere indicato il compenso. 4. I membri del Collegio devono essere scelti secondo il criterio della capacità professionale con curriculum depositato pressa la Segreteria comunale da coloro che si dichiarano disponibili ad accettare la nomina. 5. Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2399 C.C. 6. L'esercizio della funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune con carattere di continuità. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, aziende o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune. 7. I revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili una sola volta e non sono revocabili salvo inadempienze. 8. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi eletti decadono insieme con quelli rimasti in carica. |