1. Il Consiglio può costituire commissioni di inchiesta su materie di interesse della comunità o attinenti l'Amministrazione comunale, le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune. 2. Gli organi ed i funzionari comunali non possono opporre alle Commissioni di inchiesta il segreto di ufficio. I commissari hanno diritto a richiedere e ricevere copia di tutti gli atti in tempo reale. 3. Il Consiglio comunale può istituire per specifici affari, commissioni di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti. I poteri, la composizione, ed il funzionamento sono disciplinati con la delibera istitutiva. |