Comuni Italiani Art. 7 - Commissioni Pari Opportunità. Statuto Comunale di Torre del Greco (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini torresi

Statuto Comune di Torre del Greco

Titolo 2 - Organi del Comune
Capo 1 - Funzioni
Art. 7 - Commissioni Pari Opportunità
1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione per le pari opportunità.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta delle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, qualora vi siano, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/ o esperienza professionale.

3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente, e una Vice Presidente, le suddette cariche saranno ricoperte dalle elette nel Consiglio comunale.

4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.

5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Commissioni Consiliari di Inchiesta
Art. 6 - Commissioni Permanenti
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