1. Gli incarichi di direzione e di responsabile degli uffici e dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni, tenuto conto delle specifiche professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in relazione ad obiettivi e programmi da realizzare. 2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alte specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. 3. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 127/97. 4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. |