1. Possono essere indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a. Statuto comunale; b. Regolamento del Consiglio comunale; c. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; d. Per tutti gli atti di designazione, nomina e revoca; e. Per tutto quanto attiene il personale dipendente del Comune, delle Circoscrizioni, delle aziende e delle istituzioni. 3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. |