1. Le organizzazioni di volontariato potranno esprimere pareri consultivi in ordine a programmi relativi al settore nel quale l'associazione opera , e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 2. Il comune garantisce alle associazioni di volontariato per le prestazioni rese nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e la copertura infortunistica. 3. Le organizzazioni di volontariato svolgono le loro attività avvalendosi di volontari che prestano la loro opera esclusivamente per fini di solidarietà, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente in modo personale, spontaneo e gratuito. |