1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento. 2. Organi dell'Azienda speciale sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 3. La nomina e la revoca del Presidente e degli Amministratori spettano al Consiglio Comunale. La nomina del Direttore compete al Consiglio di Amministrazione dell'azienda con le modalità previste dallo Statuto dell'azienda stessa. 4. L'Azienda ha un proprio regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e dello Statuto. 5. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali che siano necessari a realizzare interventi richiesti dal Comune stesso. 6. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito Organo di Revisione e forme autonome di verifica gestionale. 7. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente. 8. Le aziende speciali adottano alla base della loro iniziativa imprenditoriale il principio della diminuzione degli sprechi energetici; pertanto operano per il raggiungimento di scelta energeticamente sostenibili integrate, riconoscibili, convenienti e controllabili. |