1. Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l'adozione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, quali la realizzazione di opere pubbliche, interventi o programmi d'intervento può concludere appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le Amministrazioni dello Stato, e con altri soggetti pubblici. 2. Il Sindaco qualora la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, promuove la conclusione degli accordi di cui al I comma che devono prevedere il coordinamento dei soggetti coinvolti, i tempi, le modalità, i costi, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. 3. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 4. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, nei casi previsti dal 20 comma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 5. L'iter procedimentale ha inizio con l'adozione di delibera d'intenti da parte del C . C., l'ipotesi di accordo è quindi approvata dalle amministrazioni interessate, formalizzata dalla sottoscrizione del Sindaco e ratificata dal C.C. 6. Nel caso in cui l'accordo sia stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e comporti variazione agli strumenti urbanistici, la ratifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo n.267/2000. In ogni altro caso di accordo di programma la ratifica deve avvenire, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte del Sindaco, 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al I comma, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. |