Comuni Italiani Art. 56 - Consorzi. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo IV - Forme di Cooperazione e Programmazione
Art. 56 - Consorzi
1. Il Comune può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi, o funzioni ed in genere per il raggiungimento di finalità. Il Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che compongono il Consorzio. La convenzione ne prevede le finalità, la durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, che devono essere pubblicati all'Albo del Comune sede del Consorzio stesso.

3. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal Sindaco o dal suo delegato.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Accordi di Programma
Art. 55 - Convenzioni
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