Comuni Italiani Art. 12 - Presidenza delle Riunioni del C.C. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 12 - Presidenza delle Riunioni del C.C
1. Nella prima riunione il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, provvede alla elezione, nel suo seno, del Presidente dell'Assemblea con votazione segreta e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
Qualora la prima votazione risulti infruttuosa si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella stessa seduta e risulterà eletto alla carica di Presidente il Consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora anche questa votazione risulti infruttuosa si procederà al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulterà eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea convoca il Consiglio e lo presiede fissando l'ordine del giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

4. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Consiglio che l'ha eletto. Il Presidente può essere sostituito o revocato su proposta presentata da un numero non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, con atto esaustivamente motivato. Alla sostituzione si provvede con la votazione del nuovo Presidente effettuato in forma segreta e con le stesse modalità nei commi precedenti riportati.

5. Il Presidente dell'Assemblea per l'espletamento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Staff Assistenza agli Organi collegiali nonché dei vari uffici competenti per l'istruttoria degli atti.

6. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica e dovranno essere trattati gli argomenti proposti dai richiedenti o dal Sindaco. La convocazione dovrà essere prevista per una data compresa nei 20 gg. successivi da quella in cui è pervenuta la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco.

7. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

 
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