1. La Legge regola l'elezione e la durata del Consiglio, il numero dei Consiglieri che lo compongono e i casi di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi. 2. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabiliti dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto. 3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. 4. La prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per il giuramento del Sindaco, per la comunicazione dei componenti della Giunta. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del Decreto Legislativo n.267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati proclamati consiglieri ai sensi dell'art.73, 11° comma del Decreto Legislativo n.267/2000. 5. Qualora il Consigliere anziano si assenta o rifiuti di presiedere 1' assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4, occupa il posto immediatamente successivo. |