1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica. 2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione. 3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. 4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione totale dello Statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto. |