Comuni Italiani Art. 96 - Entrata in Vigore dello Statuto. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo IX - Norme Finali
Art. 96 - Entrata in Vigore dello Statuto
1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente

4. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

 
Altri Articoli:
Art. 97 - Revisione dello Statuto
Art. 95 - Rapporti con il Sindaco
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