1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformitą a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n.142.2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di Legge e di Statuto, al loro incarico. 3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformitą a quanto previsto dall'art.19 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione. 4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle veritą delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'Ente, le riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. 6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo. |