1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. La Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione totale o parziale del proprio patrimonio immobiliare. 2. La Giunta comunale, ove non intenda affidare a terzi la gestione e la conservazione del proprio patrimonio immobiliare, designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per l'affidamento degli stessi in locazione o affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative. 3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. |