1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti. 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano. 4. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definite dalla delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. 5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato dal Segretario per la redazione del verbale. 6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune. 7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente o il Collegio dei Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni. 8. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge e al presente Statuto, dal regolamento interno. 9. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta sono firmati dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore anziano. |