1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, ad eccezione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto, nel rispetto dei principi generali affermati dall'ordinamento, ed, in particolare, del principio di sussidiarietà. 2. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini. 3. Dà vita e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, per rendere economico e perequato il concorso finanziario. 4. Il Comune promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea e un'azione mirata alla diffusione della conoscenza della cittadinanza europea e dell'interdipendenza democratica dei poteri locale, nazionale e sovranazionale. 5. Promuove e coopera alla realizzazione di accordi con gli enti locali o soggetti diversi che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo di sviluppo sociale, economico e territoriale. Inoltre promuove il coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta per la realizzazione e l'accesso ai servizi in ambito metropolitano, segnatamente nel settore dei trasporti urbano e marittimo e dello sviluppo culturale, artistico, imprenditoriale, e occupazionale, con particolare riferimento a quei Comuni con cui abbia affinità territoriali, ambientali, di tradizioni e storiche. 6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione e il suo territorio. Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico. 7. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti. Quelle che, invece, estendono i loro effetti ad altre Comunità, trovano posto in accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse. 8. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalla legge, secondo il principio di sussidiarietà, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione e l'accesso da parte dei propri cittadini. 9. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, secondo il principio di sussidiarietà, adottando le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale. 10. Ove si verifichi la possibilità di acquisto di materiale culturale, storico, artistico, librario e documentario di rilevante interesse locale, il Comune, sentito il parere dell'apposita commissione consiliare competente, può esercitare il diritto di prelazione pubblica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. |